Regolamento UE 1169/11

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Dopo 35 anni di applicazione la vecchia direttiva sulle etichette alimentari (la 79/11/CEE) viene sostituita dal nuovo regolamento della Commissione europea 1169/2011 che entrerà in vigore in tutti gli Stati membri.

La riforma europea dell’etichetta ha lo scopo di armonizzare tutte le norme nazionali su tre fronti: la presentazione e la pubblicità degli alimenti, l’indicazione corretta dei principi nutritivi e del relativo apporto calorico e l’informazione sulla presenza di ingredienti che possono provocare allergie. L’intento è rafforzare la salvaguardia della salute dei consumatori grazie a una maggiore trasparenza delle informazioni senza intaccare la libera circolazione delle merci. Il nuovo regolamento era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il 22 novembre 2011.

Da oggi 13 dicembre 2016 diventa obbligatoria la dichiarazione nutrizionale per tutti i prodotti alimentari preimballati.

La tabella nutrizionale è divenuta obbligatoria da oggi per la quasi totalità dei prodotti alimentari , ivi compresi quelli di IV e V gamma (prodotti ortofrutticoli freschi lavorati e pronti al consumo). Ma già da qualche anno le etichette che riportano la tabella nutrizionale – facoltativa – devono averla adeguata rispetto al nuovo schema che comprende sette elementi obbligatori:

  • Valore energetico (in Kjoule e Kcal);
  • Grassi, acidi grassi saturi;
  • Carboidrati;
  • Zuccheri;
  • Proteine;
  • Sale.

Le fibre alimentari possono essere inserite prima delle proteine. Divieto assoluto di riportare colesterolo e acidi trans-grassi. I valori devono sempre venire riferiti ai 100g/ml di prodotto ed eventualmente, a titolo volontario, alla porzione.

Leggibilità e chiarezza delle scritte. Per la prima volta viene definita la dimensione minima dei caratteri tipografici delle etichette, che devono essere di almeno 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole). Questo per rendere più agevole la lettura anche da parte della popolazione anziana. Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono trovarsi nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm quadrati è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”).

L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e deve essere sempre disponibile su richiesta del consumatore.

Scadenza. La data di scadenza deve essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna.

Allergeni. Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, arachidi, frutta a guscio, latticini contenenti lattosio) devono essere evidenziate con più chiarezza nella lista degli ingredienti usando accorgimenti grafici (ad esempio grassetto, colore o sottolineatura). Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare tempestivamente gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili alla clientela.

L’estensione dell’etichettatura nutrizionale anche ai prodotti alimentari somministrati nei pubblici esercizi, dai ristoranti alle mense, è l’aspetto più innovativo del nuovo regolamento europeo, che porterà ad una maggiore responsabilità degli operatori e ad una crescente consapevolezza dei consumatori . I

Origine per carni suine, ovi-caprine e pollame. In virtù di una norma collegata, e che è entrata in vigore in aprile 2015, dovranno essere indicate in etichetta luogo di allevamento e di macellazione di carni diverse da quella bovina (che già prevede da anni  l’obbligo di indicare luogo di nascita, di allevamento e di macellazione del bovino). In particolare si dovrà comunicare al consumatore la provenienza di carni fresche o refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.

Altre indicazioni sull’origine. L’informazione sull’origine del prodotto è obbligatoria.

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